Antifrode assicurativa: raffica di sentenze del Tribunale di Padova sull’epidemia dell’autovelox

Antifrode assicurativa: raffica di sentenze del Tribunale di Padova sull’epidemia dell’autovelox
10 Marzo 2017: Antifrode assicurativa: raffica di sentenze del Tribunale di Padova sull’epidemia dell’autovelox 10 Marzo 2017

Le cause del nostro studio

 

Quattro recenti sentenze del Tribunale di Padova (nn. 2579/2016, 3457/2016, 3458/2016 e 496/2017) hanno rigettato le domande di assicurati per la garanzia “sospensione patente di guida” che riguardavano altrettanti episodi di un fenomeno diffuso soprattutto nel nord-est.

Dipendenti (generalmente a part-time) di ditte individuali o piccole società che inspiegabilmente  sfrecciano davanti all’autovelox a velocità elevatissime (anche 70-80 km/k oltre il limite), con inevitabile sospensione della patente, per i quali il datore di lavoro (o i datori, poiché alcuni di questi risultano assunti contemporaneamente da più aziende) aveva stipulato svariate polizze presso più assicuratori (ciascuno all’insaputa dell’altro) a copertura dei danni aziendali asseritamente conseguenti a tale sospensione (con un indennizzo variabile da 18.000 a 36.000 euro ciascuno).

Il comun denominatore di tre delle sentenze padovane è la perdita del diritto all’indennizzo da parte dei singoli assicurati per l’omissione dolosa degli obblighi di avvisare ciascun assicuratore delle polizze stipulate con gli altri previsti dall’art. 1910 c.c..

La sentenza n. 2579/2016 ha invece ritenuto l’improponibilità della domanda per l’”abuso del processo” da parte della ditta assicurata che (dopo aver assicurato le patenti di 7 dipendenti part-time, di cui 5 sospese poche settimane dopo) aveva presentato lo stesso giorno tre distinte ingiunzioni di pagamento, così “frazionando” il proprio credito.

Davvero esemplare la motivazione della sentenza n. 496/2017 che, dopo aver anch’essa valorizzato i temi dell’omissione dolosa degli obblighi imposti dall’art. 1910 c.c. e dell’”abuso del processo” da parte dell’assicurato, ha altresì ritenuto la sussistenza del “fatto doloso del titolare della patente di guida” (tale da escludere l’operatività della garanzia per espresso patto contrattuale).

Il Giudice patavino osserva come, nel caso specifico, come detto, una ditta avesse assicurato la patente di 7 dipendenti, di cui “ben 5 sono state sospese… nell’arco di soli 4 mesi”, e cioè “in un breve arco di tempo e con cadenze regolari…per infrazioni del tutto identiche”, e cioè per aver superato i limiti imposti viaggiando a velocità “enormemente superiori”, e per di più alla guida di veicoli di proprietà del titolare della ditta o a lui riconducibili, tanto da far pensare che fosse stato proprio questi “ad ideare ed attuare tale complessa macchinazione”.

Ciò tanto più che l’interessato, “in sede di stipulazione del contratto”, aveva dichiarato “di esercitare attività di “organizzazioni fieristiche””, per la quale i predetti dipendenti erano adibiti a mansioni implicanti la conduzione di autoveicoli, mentre “dal certificato camerale… prodotto in atti” risultava che esercitava tutt’altra attività, per la quale questa non era affatto necessaria. Oltre a ciò, all’epoca in cui i dipendenti la cui patente era stata assicurata avevano commesso le infrazioni poi sanzionate, la ditta era in realtà del tutto inattiva, come si era appurato.

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